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Corte d'Appello di Bologna > Da demansionamento
Data: 22/02/2010
Giudice: Brusati
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 1115/09
Parti: Antonia B. / Ministero della Pubblica istruzione
DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE – RISARCIMENTO DANNI – ONERE PROVA – CRITERI LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA PROFESSIONALITA’ - DISTINZIONE DELLE FIGURE DEL DANNO ESISTENZIALE E DEL DANNO PATRIMONIALE ALLA PROFESSIONALITA’ - VIZIO ULTRAPETIZIONE:DISTINZION


Artt. 2103 e 2087 cc

art. 194 cpc  - 201 cpc

 

Un dipendente di BNA con qualifica di Quadro Super, al quale era stata assegnata la titolarità e responsabilità di una agenzia ,  conveniva in giudizio la propria datrice di lavoro lamentando di aver subito,  in coincidenza con il mutamento dei vertici della società, la progressiva sottrazione di incarichi, attività e responsabilità proprie della qualifica di quadro Super; deduceva in particolare di essere stato “rimosso” dall’incarico di titolare della agenzia per essere  dapprima assegnato alle mansioni di specialista di prodotto  del para bancario e dei crediti speciali senza però più essere, come in passato, il titolare dell’ufficio Sviluppo, mentre successivamente  la sua attività si era ridotta ulteriormente, consistendo pressoché esclusivamente nella consegna a domicilio degli assegni alla clientela. Aggiungeva che nel medesimo periodo era stato obbligato a riconsegnare le chiavi di accesso al garage della agenzia bancaria e gli era stato revocato  il permesso di utilizzare il  parcheggio  aziendale in alcune giornate della settimana.  Deduceva ancora di essere stato assegnato,  alcuni mesi dopo,  ad altro ufficio della agenzia,  nel cui organico non era previsto  l’impiego di dipendenti  con la sua qualifica (quadro super), senza avere alcuna mansione da svolgere, e  che successivamente era stato trasferito ad altra agenzia, svolgendo  mansioni di “aiuto” al Gestore, consistenti pressoché esclusivamente  nel fotocopiare documenti o nella compilazione di lettere.

Rilevava  quindi di aver subito, a causa di tali illegittime condotte, un grave danno alla professionalità, alla immagine e  alla salute, e conseguentemente richiedeva l’accertamento della violazione delle disposizioni di cui all’art. 2103 cc. e la condanna della Banca al  risarcimento del danno  professionale, all’immagine, alla carriera e alla dignità personale, nella misura, allora, di £. 96.423.000,   nonché alla salute, nella misura, allora, di £. 80.000.000, e da “perdita di chanche” (mancata promozione a dirigente)  nella ulteriore misura di £. 40.000.000.

La Banca convenuta contestava tutte le pretese del lavoratore.

All’esito del procedimento di primo grado il Tribunale di  Forlì, rilevata la illegittimità del trasferimento e demansionamento disposto nei confronti del lavoratore, condannava la Banca convenuta alla reintegra  del medesimo nelle mansioni svolte prima dell’illegittimo trasferimento o comunque in mansioni equivalenti a quelle proprie della  qualifica di Quadro Super; contestualmente, ravvisava nella condotta della banca gli “estremi” del c.d. mobbing, con conseguente declaratoria di  responsabilità ex art. 2087 c.c.  e condanna al risarcimento, in favore del  lavoratore , del danno c.d. “esistenziale” . La liquidazione del danno, effettuata con riferimento alla  retribuzione mensile  senza  ulteriori maggiorazioni per  rivalutazione e interessi, veniva operata nella misura del 20% della retribuzione per il primo periodo di “dequalificazione” e nella misura del 30% della retribuzione mensile per il periodo che andava dall’illegittimo trasferimento disposto nei confronti del lavoratore sino alla data di emanazione della sentenza, per un importo complessivo pari a £.64.000.000 oltre interessi dalla data di emanazione della sentenza al saldo.

Banca Antonveneta proponeva appello principale avverso detta pronuncia, rilevandone l’erroneità con riferimento,  tra l’altro, al capo in cui era stata ritenuta la esistenza di  una condotta mobizzante ai danni del ricorrente. Eccepiva in particolare la Banca appellante il  vizio di ultrapetizione nel q